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Creato il: 03/09/2008
Ultima modifica: 23/02/2009

Nuovo trattamento fiscale delle spese sostenute per consumo di servizi alberghieri e di ristorante

Come è noto, secondo la normativa fino ad oggi in vigore, l’IVA contenuta nelle spese di ristorazione, tavola calda, bar, alberghi e somministrazione in genere di alimenti e bevande era totalmente indetraibile. Per questo motivo, se la spesa era inerente l’attività, era sufficiente richiedere semplice ricevuta fiscale o scontrino. Per la detraibilità del costo ai fini reddituali vigono regole diversificate a seconda che si tratti di spese inerenti, di rappresentanza, di pubblicità e non inerenti.

 

NOVITA’

IVA

Dal 1° settembre 2008 torna detraibile l'IVA pagata a fronte di prestazioni sopra indicate a condizione che la spese sia inerente rispetto all'attività e che non sia una mera spesa di rappresentanza.

Esempio di inerenza:

·        trasferta (fuori del proprio Comune) presso un cliente o fornitore;

·        dipendenti e/o collaboratori per sessioni di lavoro fuori dal territorio comunale;

·        partecipazione a fiere, convegni, ecc.

·        accesso a Enti pubblici per pratiche diverse aziendali/professionali fuori del proprio Comune di residenza;

·        campagne pubblicitarie specifiche;

Esempio di non inerenza:

·       cene o soggiorni privati;

·       servizi consumati nel territorio comunale;

Esempio di spesa di rappresentanza:

·       vitto e/o alloggio offerto a clienti e/o fornitori;

·       cena con i propri dipendenti;

 

Tutte le situazioni d’inerenza devono essere dimostrabili.

 

In tutti i casi di inerenza, alla presentazione del "conto", deve essere richiesta regolare fattura e non più la sola ricevuta fiscale. Dovranno essere forniti tutti i dati dell’azienda (come ad un normale fornitore) e sul retro del documento sarà opportuno indicare il nominativo dei soggetti beneficiari ed una breve descrizione dei motivi.

Esempio:

·       nome dei dipendenti e tipo di lavori/prestazioni/committente eseguite in trasferta;

·       nome del titolare/socio partecipazione fiera ...;

·       nome del collaboratore per visita cliente XY.

Per il dipendente e/o collaboratore in trasferta si possono presentare due ipotesi:

a.      la spesa viene pagata immediatamente: in questo caso il dipendente/collaboratore presenterà alla ditta, a fine mese, "nota spese" che sarà rimborsata in busta paga;

b.     la spesa viene pagata in tempo successivo dall’azienda: in questo caso il dipendente/collaboratore consegnerà la fattura direttamente all’azienda per i normali adempimenti.

 

REDDITI

Dal 1° gennaio 2009, le spese come sopra identificate, saranno deducibili come costi ai fini del calcolo del reddito aziendale/professionale, nelle seguenti misure:

v    100% per spese sostenute da dipendenti e/o collaboratori. La norma prevede: "le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammessi in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad ? 180,76; il predetto limite è elevato ad ? 258,23 per trasferte all’estero".

v    75% per spese sostenute da altri soggetti purchè "inerenti";

v    75% con un limite del 2% dei compensi annui per i professionisti;

v    0,00% in tutti gli altri casi.

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